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1.1 Sotto il nome di "Amici della Costituzione" esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti.
1.2 I nomi abbreviati dell'Associazione sono "Amici della Costituzione", "Amici della Costituzione" o "FdV".
1.3 La sede dell'Associazione è Berna.
2.1 L'Associazione difende e rafforza la posizione del Sovrano nella Costituzione della Confederazione Svizzera.
2.2 Si ispira al Preambolo della Costituzione federale e allo Statuto dell'Associazione.
2.3 L'associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente a tutti gli effetti. Non rappresenta interessi particolari, non persegue obiettivi commerciali e non cerca di ottenere profitti.
2.4 Di norma, gli organi esecutivi lavorano su base onoraria. Le spese e i compensi per i mandati saranno definiti in un regolamento.
Per l'attuazione dello scopo dell'associazione, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
- quote d'associazione
- Donazioni e contributi di ogni tipo
- Entrate da eventi, vendite e servizi propri.
I fondi saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi dell'Associazione.
4.1 Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione.
4.2 Ogni socio deve, per quanto possibile, essere membro sia di una Sezione che di un Gruppo Regio.
4.3 L'adesione può essere richiesta presentando una domanda sul sito web dell'associazione o utilizzando il modulo di adesione. I leader regionali e il consiglio decidono sull'ammissione. L'adesione inizia con il pagamento della quota associativa.
5.1 L'adesione decade
- nel caso di persone fisiche, per dimissioni, esclusione, morte o se la quota associativa rimane non pagata nonostante due solleciti.
- nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, esclusione, scioglimento o se la quota associativa rimane non pagata nonostante due solleciti.
5.2 Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento tramite lettera o e-mail e diventano effettive dopo la conferma da parte dell'ufficio. Ha effetto immediato. Non si ha diritto al rimborso pro-rata della quota associativa già versata.
5.3 Un socio può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo a maggioranza e senza fornire motivazioni.
6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
(a) l'assemblea generale
(b) il comitato esecutivo
(c) l'organo di revisione
d) l'ufficio
(e) i gruppi regionali
(f) le sezioni
6.2 Il cumulo di cariche è generalmente ammesso. Fanno eccezione i Revisori dei conti, che sono indipendenti, e l'Ufficio esecutivo, il cui responsabile non può essere contemporaneamente membro del Consiglio di amministrazione.
7.1 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.
7.2 L'assemblea generale ordinaria avrà luogo nel primo semestre dell'anno. Di norma, l'assemblea generale si tiene di persona.
7.3 Il Comitato esecutivo annuncia la data dell'Assemblea generale ordinaria con almeno 8 settimane di anticipo.
7.4 I soci possono presentare al Comitato esecutivo una richiesta scritta per l'inserimento di un punto all'ordine del giorno non più tardi di sei settimane prima dell'Assemblea generale annuale, a condizione che almeno 20 soci esprimano il loro sostegno al punto.
7.5 Il Consiglio esecutivo stabilisce l'ordine del giorno e pubblica la convocazione con almeno quattro settimane di anticipo.
7.6 Il Comitato esecutivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento, indicandone lo scopo. Questo diritto è disponibile anche per un quinto dei membri o per un terzo dei Capigruppo regionali con mandato dei membri del Gruppo regionale. La riunione si terrà entro due mesi dal ricevimento della richiesta.
7.7 L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:
a) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
b) Approvazione della relazione annuale del Comitato esecutivo.
c) Approvazione della relazione dei revisori e del bilancio d'esercizio.
d) Scarico del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti
e) Elezione del Consiglio di amministrazione
Per quanto possibile, si dovrebbe cercare di ottenere un'adeguata rappresentazione delle parti del Paese e delle regioni linguistiche.
f) Elezione dei revisori dei conti
g) Determinazione delle quote associative
h) Decisione del bilancio annuale
i) Decisione sul lancio di iniziative popolari
j) Decisione sulle elezioni e sui regolamenti di voto
k) Decidere le modifiche allo Statuto dell'Associazione con voto a maggioranza semplice.
l) Decisione sulle mozioni presentate dai membri
7.8 Hanno diritto di voto i soci presenti e i membri del Comitato esecutivo. L'Assemblea generale costituisce un quorum indipendentemente dal numero di soci presenti e aventi diritto di voto. Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento elettorale e di voto.
7.9 Le modifiche allo Statuto richiedono l'approvazione dei due terzi dei presenti e degli aventi diritto di voto.
7.10 In circostanze particolari, in particolare in caso di urgenza temporale o a causa di restrizioni imposte dalle autorità, il Consiglio esecutivo può ordinare le seguenti forme di riunione in alternativa:
a) un assemblaggio con mezzi elettronici. In questo caso, la discussione e la procedura di voto e di elezione precedentemente comunicata saranno garantite per via elettronica. La discussione può avvenire anche prima della riunione virtuale via e-mail.
(b) un voto o un'elezione con mezzi scritti o elettronici
8.1 Composizione
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a undici persone.
Il Consiglio di amministrazione si costituisce da solo.
La rielezione è possibile.
8.2 Competenze
Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri che non sono assegnati ad un altro organo dalla legge o in conformità con il presente Statuto.
Il Consiglio di amministrazione può decidere di indire un referendum.
Il Comitato esecutivo può emanare e modificare i regolamenti dell'Associazione, nel rispetto dei regolamenti elettorali e di voto. I regolamenti sono redatti in collaborazione con gli aventi diritto. I regolamenti non possono contraddire gli statuti.
8.3 Attività
Il Consiglio Direttivo gestisce gli affari quotidiani, rappresenta l'Associazione all'esterno e attua gli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio esecutivo attua le risoluzioni dell'Assemblea generale.
Il Comitato esecutivo guida i progetti nazionali e può nominare gruppi di lavoro.
8.4 Organizzazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono.
Ogni membro del Consiglio può richiedere la convocazione di una riunione entro 14 giorni, indicandone i motivi, se la maggioranza del Consiglio è d'accordo.
Le delibere su questioni urgenti saranno valide tramite lettera circolare o con mezzi elettronici adeguati.
In caso di parità di voti, prevale il voto della Copresidenza.
Il Consiglio di amministrazione opera in linea di principio su base onorifica.
Il Consiglio può compensare i membri del Consiglio per i progetti operativi.
Il Consiglio di amministrazione ha diritto al rimborso delle spese effettive.
Il Comitato esecutivo può rappresentare l'Associazione con la firma di almeno due membri del Comitato esecutivo.
Le attività del Consiglio sono soggette al principio di riservatezza.
Il Consiglio adotta linee guida obbligatorie per la protezione dei dati personali.
9.1 I gruppi regionali sono organi dell'associazione in cui si svolgono le attività nazionali dell'associazione. Le preoccupazioni dei gruppi regionali saranno trasmesse al membro responsabile del Comitato esecutivo.
9.2 Quando viene fondato un nuovo Gruppo Regio, il Responsabile della Regio viene proposto dal Comitato esecutivo e deve essere confermato dal Gruppo Regio entro un mese. Nel caso dei Gruppi Regio esistenti, il cambio di leadership deve essere effettuato dai soci in consultazione con il Comitato esecutivo.
9.3 I compiti e i diritti del capogruppo regionale sono definiti nel dettaglio da un regolamento che include una dichiarazione di riservatezza per garantire la protezione dei dati. Sono obbligati a firmare la dichiarazione di riservatezza.
10.1 Il Comitato esecutivo può costituire sezioni in un'area da esso definita. Una Sezione viene costituita su richiesta dei Gruppi regionali in collaborazione con il Comitato esecutivo.
10.2 Le Sezioni svolgono compiti amministrativi e di coordinamento.
11.1 Le commissioni consultive sono nominate e revocate dal Consiglio esecutivo. Essi supportano il Comitato esecutivo nelle rispettive aree di competenza. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio e sono soggetti al principio di riservatezza.
11.2 Possono dirigere o partecipare a progetti e gruppi di lavoro. Essi hanno diritto al rimborso delle spese.
12.1 L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti o un revisore esterno per la revisione dei conti e per la presentazione di relazioni e proposte all'Assemblea generale.
12.2 L'esercizio finanziario è l'anno solare.
13.1 Il Segretariato esegue i compiti assegnatigli dal Consiglio esecutivo.
13.2 Il personale dell'ufficio è retribuito per il lavoro svolto.
13.3 L'ufficio è gestito da un Capo ufficio che viene eletto dal Comitato esecutivo. Il Capo del Segretariato partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo a titolo consultivo. Rappresenta l'attività assegnatagli e può presentare mozioni.
Solo il patrimonio dell'associazione risponde dei debiti dell'associazione "Amici della Costituzione". È esclusa una responsabilità personale dei membri e del comitato esecutivo oltre alla quota associativa dovuta.
15.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso a maggioranza dei tre quarti dei presenti e aventi diritto di voto in un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria.
15.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a un'istituzione senza scopo di lucro che persegua uno scopo identico o simile. La decisione dell'assemblea generale sarà presa a maggioranza semplice.
Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale ordinaria del 25 giugno 2022 ed entra in vigore immediatamente dopo la sua adozione.
Soletta, 29 giugno 2022